Onorevoli Colleghi! - Scopo della presente proposta di legge è di introdurre nuove regole in materia di tutela della riservatezza dei cittadini in relazione alle acquisizioni di notizie manifestamente irrilevanti ai fini investigativi e di sanzionare, in modo severo, ogni abuso che si realizzi nella fase delle indagini preliminari. Troppo spesso, infatti, si assiste alla divulgazione strumentale e illecita di tali notizie, acquisite del tutto occasionalmente nel corso di intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria. Le disposizioni del presente testo mantengono inalterata l'importanza e l'utilità dello strumento operativo delle intercettazioni, consentendone un incisivo uso per la repressione delle più gravi forme di reato e assicurando in ogni caso un alto livello di garanzia alle esigenze di sicurezza della collettività.
      In tale ottica, all'articolo 1, si prevede il divieto della pubblicazione, anche parziale, di atti di indagine o del loro contenuto fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, e l'abrogazione delle disposizioni che consentono la pubblicazione del contenuto di atti non più coperti dal segreto.
      Con l'articolo 2 si estende l'applicazione delle nuove disposizioni alle intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche. L'articolo 3 modifica la disciplina contenuta nell'articolo 267 del codice di procedura penale, introducendo criteri più stringenti ai fini dell'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni.
      L'articolo 4 sostituisce l'articolo 268 del codice di procedura penale, introducendo una nuova disciplina in materia di esecuzione

 

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delle operazioni. Si prevede l'obbligo del deposito dei verbali, redatti secondo nuovi e più puntuali criteri, in un archivio riservato presso l'ufficio del pubblico ministero e, al fine di tutelare il diritto alla riservatezza dei cittadini, l'immediato stralcio delle registrazioni e dei verbali non utilizzabili o relativi a fatti irrilevanti o non riferibili a quelli per i quali si procede ovvero relativi a soggetti estranei alle indagini. La norma modifica anche la procedura per la messa a disposizione degli interessati della notizia dell'avvenuta intercettazione o dei risultati della stessa e prevede un procedimento camerale nel quale è garantito, il contraddittorio e la parità delle parti innanzi al giudice.
      Con l'articolo 5 si introduce l'articolo 268-bis del codice di procedura penale che, sempre nell'ottica della tutela dei diritti di libertà dei cittadini, prevede l'obbligo dell'avviso del deposito di ogni eventuale provvedimento di stralcio delle registrazioni e dei verbali, per le parti che li riguardano, ai soggetti diversi da quelli nei confronti dei quali si procede, che non risultino essere indagati in procedimenti connessi o collegati, sottoposti alle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
      L'articolo 6 modifica l'articolo 269 del codice di procedura penale, nel senso di prevedere le procedure per la conservazione della documentazione in un apposito archivio riservato, presso l'ufficio del pubblico ministero, ove saranno tenuti i verbali e i supporti contenenti le registrazioni.
      L'articolo 7 modifica l'articolo 270 del codice di procedura penale, limitando la possibilità di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti solo nel caso in cui risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del medesimo codice ovvero dei delitti di usura o di quelli previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dagli articoli 600-ter, commi secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale.
      L'articolo 8 novella la disciplina di cui all'articolo 271 del codice di procedura penale (divieti di utilizzazione), stabilendo, in particolare, il divieto di utilizzo dell'intercettazione quando la qualificazione giuridica del fatto ritenuto dal giudice all'udienza preliminare o al dibattimento non corrisponda ai limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266 del codice di procedura penale.
      Con una modifica delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, viene istituito l'archivio riservato delle intercettazioni presso l'ufficio del pubblico ministero (articolo 9).
      Con l'articolo 10 vengono, altresì, apportate modifiche alla disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio) e dall'articolo 684 (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale) del codice penale. Si introduce altresì un nuovo articolo 617-septies del codice penale, recante sanzioni nei confronti di chiunque riveli il contenuto di conversazioni o comunicazioni intercettate.
      Infine, l'articolo 11 interviene in materia di dichiarazioni e rettifiche, con una modifica all'articolo 8 della «legge sulla stampa» (legge 8 febbraio 1948, n. 47), rafforzando il diritto dei soggetti che si reputano offesi per la divulgazione di fatti, notizie o immagini contrari a verità o lesivi della loro reputazione ad ottenere la pubblicazione della rettifica, e introducendo, altresì, apposite sanzioni disciplinari e amministrative contro l'autore della violazione dell'obbligo di pubblicazione.
 

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